
10 Feb Normativa Smart working: la Legge 81/2017 sul lavoro agile – Parte 2
Nella prima parte abbiamo parlato dei concetti base dello smart working. Cos’è e come funziona. Ne abbiamo analizzato il significato a livello pratico e l’ impatto che ha avuto sulla società e sulla nostra cultura. Ora possiamo fare il passo successivo, affrontando il tema in maniera più specifica.
Un aspetto importante è quello della normativa sullo smart working.
Già prima del 2020 il lavoro agile prendeva forma nel nostro ordinamento giuridico. Troviamo infatti la disciplina che regola lo smart working nella Legge 81/2017, e più precisamente negli articoli 18-24.
La nuova filosofia manageriale conquista così il suo spazio ufficiale. Analizziamo i singoli articoli e scopriamo quali sono gli aspetti da considerare quando si tratta di regolamento del lavoro agile.
SOMMARIO:
Normativa Smart working: la Legge 81/2017 sul lavoro agile – Parte 2
Smart working nella Legge 81/2017
- Articolo 18: le basi del lavoro agile
- Articolo 19: organizzazione, forma e accordi per il lavoro agile
- Articolo 20: trattamento e apprendimento per i lavoratori in smart working
- Articolo 21: controllo e disciplina della modalità di lavoro agile
- Articolo 22: la sicurezza sul lavoro in modalità smart working
- Articolo 23: infortuni e malattie nel regolamento sul lavoro agile
Smart working nella Legge 81/2017
La Legge 81/2017 introduce nel nostro ordinamento giuridico la disciplina del lavoro agile o smart working.
Con questa normativa lo smart working – regolamentato nella legge italiana con il termine di Lavoro agile – trova la sua definizione nell’ambito del lavoro subordinato. Al fianco delle misure di tutela per il lavoro autonomo non imprenditoriale.
Viene qui precisato che si tratta di:
una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa basata sul concetto di flessibilità, in relazione ad orario e luogo di lavoro.

Entriamo nel merito degli aspetti che costituiscono ufficialmente il regolamento del lavoro agile.
Approfondiamo quanto stabilito negli articoli 18-23 della Legge 22 maggio 2017 n.81, quadro normativo dedicato al tema.
L’articolo 18 è dedicato ad introdurre il tema del lavoro agile. Viene qui descritto come una nuova modalità di organizzazione del lavoro, che si discosta dall’impostazione classica del lavoro subordinato.
Questa prima parte di normativa sullo smart working stabilisce che la prestazione debba essere svolta senza l’obbligo di una postazione fissa. Si lavora quindi in parte in ufficio e in parte altrove, generalmente a casa propria ma senza alcun vincolo spaziale.
Per quanto riguarda l’orario del lavoro agile, la normativa prevede che siano rispettati i limiti massimi giornalieri e settimanali standard, ossia quelli dettati dalla legge in materia e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).
Viene stabilita anche la responsabilità del datore di lavoro di assicurare il buon funzionamento e in generale la sicurezza degli strumenti tecnologici da lui forniti al lavoratore per l’utilizzo durante il periodo di lavoro in smart working. Ciò vale anche per la modalità di lavoro agile alle dipendenze della PA.
L’articolo 19 pone l’accento sugli accordi tra datore di lavoro e lavoratore per la richiesta di lavoro agile. Lo smart working, per legge, deve presupporre un accordo stipulato per iscritto.
In base a tale accordo vengono definiti alcuni aspetti, quali i tempi di riposo per il lavoratore e le misure da adottare nel momento in cui questi deve disconnettersi dagli strumenti tecnologici utilizzati per le attività lavorative.
Per quanto riguarda il trattamento retributivo di chi lavora con modalità di lavoro agile a distanza, dev’essere pari a quello di chi svolge la stessa attività con presenza fisica nel luogo di lavoro.
L’articolo 19 stabilisce infine che l’accordo per il lavoro agile possa essere a termine oppure a tempo indeterminato, concludendo con indicazioni circa tempistiche e termini per il recesso.
Il trattamento economico e quello normativo che spettano a colui che svolge la propria attività lavorativa in modalità di lavoro agile sono gli stessi dei lavoratori che svolgono la medesima attività all’interno dell’azienda.
L’altro aspetto dello smart working regolamentato nella legge 81/2017 all’articolo 20 interessa il diritto all’apprendimento permanente. È stabilito che tale diritto possa essere riconosciuto anche a chi presta attività lavorativa in modalità a distanza, tramite lavoro agile.
La modalità di apprendimento può essere formale, non formale oppure informale. Non meno importante, al diritto all’apprendimento permanente fa seguito il diritto alla certificazione periodica delle competenze così acquisite.
Un aspetto importante della normativa sullo smart working è quello relativo all’esercizio del potere di controllo che interessa il datore di lavoro.
Come ed in quale misura monitorare e verificare l’effettiva prestazione lavorativa svolta dal dipendente in modalità a distanza?
È possibile trovare tutte le condizioni nell’accordo sulla modalità di lavoro agile stipulato tra datore di lavoro e lavoratore. In questo documento sono individuate le condotte che (durante lo svolgimento delle attività lavorative in smart working) possono portare a sanzioni disciplinari a carico del lavoratore.
Per il lavoro agile la normativa prevede che il datore di lavoro provveda a garantire salute e sicurezza del lavoratore. Per assolvere al proprio compito egli è tenuto a consegnare sia al dipendente che al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) un’apposita informativa scritta.
L’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile è un documento estremamente importante, obbligatorio con cadenza almeno annuale (oppure semestrale). Al suo interno sono segnalati tutti i possibili rischi – sia rischi generali che rischi specifici – cui va incontro il dipendente.
Scegliendo questa particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, infatti, i rischi ad essa connessi saranno diversi rispetto a quelli dello stesso lavoro svolto all’interno dei locali aziendali. Da qui la necessità di un’informativa dedicata, nello specifico, alla sicurezza per la modalità di lavoro agile.
La legge sullo smart working si rivolge in tal senso anche al lavoratore. Questi è infatti tenuto a cooperare alla sicurezza con il datore di lavoro per mettere in atto nel modo corretto le misure preventive previste per le proprie attività lavorative in modalità a distanza.
Nell’articolo 22 della legge sullo smart working il focus è incentrato sui rischi generali e specifici legati alla modalità di lavoro agile. Nell’articolo 23 la normativa passa a trattare del diritto alla tutela dei lavoratori proprio rispetto a quei rischi.
Una tutela sia rispetto agli infortuni sul lavoro che alle malattie professionali che costituiscono una diretta conseguenza dei precedenti rischi, quindi tutti quelli che abbiano a che fare con la prestazione delle attività lavorative in modalità di lavoro agile.
Tra questi sono compresi anche i rischi che il lavoratore corre nel percorso che lo conduce dalla propria abitazione al luogo scelto per lo svolgimento dell’attività.

Siamo arrivati alla conclusione del nostro articolo. Abbiamo quindi chiarito quali sono gli aspetti del lavoro agile oggetto della normativa vigente, ossia la legge sullo smart working 81/2017.
Nei prossimi articoli dedicheremo la nostra attenzione a:
- Sicurezza sul Lavoro – Smart working e sicurezza sul lavoro: obblighi e rischi – PARTE 3
- Tecnologie, connessione e sicurezza dei dati – Tecnologie per lo smart working, protezione dei dati e sicurezza informatica – PARTE 4
Nei precedenti articoli abbiamo trattato di:
- Basi del lavoro agile – Cos’è lo smart working: significato e come funziona – PARTE 1